ART. 1 (DENOMINAZIONE E SEDE)
E’ costituita nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs 177/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “SOUND PROMOTION” APS.
Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’Associazione ha sede in vi Cornare’, 2 nel Comune di MANSUE’/ TV con codice fiscale e partita IVA nr.03379700267.
ART. 2 (STATUTO)
L’Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 3 (EFFICACIA DELLO STATUTO)
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
Art. 4 (INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
ART. 5 (FINALITA’ E ATTIVITA’)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il proseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è:
-Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività , anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato con particolare riferimento alla formazione musicale, corale e di complessini musicali.
Nell’ambito di tali finalità l’Associazione:
a)- ricerca ed allestisce locali o spazi idonei allo svolgimento dell’attività musicale e corale;
b)- promuove, in periodici incontri con i soci o altre persone od associazioni interessate, ogni opportuna iniziativa volta a favorire lo sviluppo della cultura musicale e della cultura in genere;
c)- favorisce l’aggregazione fra gruppi musicali o di artisti;
d)- promuove attività e manifestazioni musicali mediante l’organizzazione di concerti, festival, rassegne; seminari, esibizioni corali, corsi di educazione e di orientamento musicale, spettacoli teatrali e di danza o di altro tipo o di ogni altra forma culturale ritenuta interessante e propedeutica al perseguimento delle finalità istituzionali.
e)- allaccia rapporti e scambi informativi con istituzioni o altri organismi ed associazioni operanti con analoghe finalità, organizzando, promuovendo e gestendo iniziative anche per loro conto;
f)- favorisce l’approccio con il mondo della scuola, di ogni ordine e grado, promuovendo ogni iniziativa volta a favorire la conoscenza e la diffusione della musica nelle sue più svariate espressioni;
g)- effettua prestazioni di servizio, in via sussidiaria e meramente strumentale, senza scopo di lucro, per il conseguimento delle finalità di cui al primo periodo del presente articolo.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione VENETO.
ART.6 (AMMISSIONE)
Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato entro 60 giorni, motivandola. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
Possono essere ammessi con la qualifica di “soci benemeriti” sia persone fisiche che enti del Terzo Settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, nè essere tenuti al pagamento della quota associativa.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto al recesso. Ci sono 3 categorie di soci:
-ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
-sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
-benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 7 (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)
I soci dell’Organizzazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata,ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico- finanziario, consultare i verbali;
- votare in assemblea purchè in regola con il versamento della quota associativa risultante dall’iscrizione nel registro degli
Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente
ART. 8 (QUALITA’ DI VOLONTARIATO)
La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
ART. 9 (RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO)
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di amministrazione. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Organo di amministrazione, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Il socio escluso ha la possibilità di appellarsi alla decisione dell’Assemblea, facendone richiesta scritta entro 30 gg. dalla data di comunicazione dell’espulsione inviata dall’Organo di amministrazione.. E’comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.
ART.10 (ORGANI SOCIALI)
Gli organi dell’Associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione,
- Presidente .
ART. 11 (ASSEMBLEA)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
E’convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenere la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire tramite a mezzo lettera, fax e.mail, spedita o divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
Le decisioni vengono espresse con voti palesi (alzata di mano), tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.12 (COMPITI DELL’ASSEMBLEA)
l’Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto della revisione legale dei conti,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati nel caso si verifichi la circostanza indicata al terzo periodo dell’art.6;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.
ART.13 (VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto: in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega.
Gli associati posso farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di 3/4 dei soci. Può essere riunita in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, ma non possono essere derogate le maggioranze previste per la prima.
ART.14 (VERBALIZZAZIONE)
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto del segretario e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART.15 (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)
L’organo di amministrazione è composto da sette membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art.2475-ter del codice civile. E’ ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione demandati dall’assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
ART.16 (PRESIDENTE)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART.17 (ORGANO DI CONTROLLO)
E’ nominato nei casi previsti dall’art.30 del D.Lgs.117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art.14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
Il componente dell’organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
ART.18 (ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI)
E’ nominato nei casi previsti dall’art.31 del D.Lgs. 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART.19 (RISORSE ECONOMICHE)
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da :
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa dal Lgs.117/2017.
ART.20 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell’art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017,non
chè l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimen to delle finalità previste.
ART.21 (BILANCIO)
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART.22 (BILANCIO SOCIALE)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art.14 del D.Lgs.117/2017.
ART.23 (PERSONALE RETRIBUITO)
L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art.33 del D.Lgs. 117/2017.
ART.24 (ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.117/2017.
ART.25 (SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea di cui all’art.13 del D.Lgs.117/2017. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art.9 del D.Lgs.117/2017.
ART.26 (DISPOSIZIONI FINALI)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.